Lo Statuto

Statuto della Fondazione «Biblioteca Be­nedetto Croce» approvato con D.P.R. n. 1529 del 19 ottobre 1956
(«Gazzetta Ufficiale» n. 15 del 17 gennaio 1957).

 

Art. 1 - Origine della Fondazione

La Fondazione «Biblioteca Benedetto Croce» trae origine dall'atto in data 4 maggio 1955 a rogito notaio dott. Maddalena, con studio in Napoli, alla via Giuseppe Verdi, 18, con il quale le signore Adele Rossi vedova del Senatore Benedetto Croce, Elena, Alda, Lidia e Silvia Croce fu Senatore Benedetto, hanno proceduto alla sua costituzione, facendo donazione alla Fonda­zione stessa della biblioteca del Sen. Benedetto Croce, ad esse pervenuta per successione, nonché dei locali in cui la biblioteca è collocata e di altre parti dello stesso immobile, pervenute alle signore Elena Croce, Alda Croce, Lidia Croce, Silvia Croce, per donazione fatta a loro favore dal padre Sen. Benedetto Croce, con atto 15 dicembre 1925, beni descritti nel sopraricordato atto di fondazione.

Intendimento delle fondatrici è stato quello di dare fedele esecuzione alla volontà del Sen. Benedetto Croce, il quale, dopo di aver dato vita all'Istituto Italiano per gli Studi Sto­rici, disponendo in modo che la biblioteca da lui raccolta gio­vasse allo svolgimento dell'attività dell'Istituto, ebbe a manife­stare il voto che si provvedesse nel modo più opportuno ad assicurare in perpetuo la conservazione e l'uso della biblioteca. Al quale fine la vedova e le figlie del Sen. Benedetto Croce, sue eredi, hanno ritenuto opportuno di dare vita ad un'appo­sita Fondazione.

 

Art. 2 - Sede

La Fondazione «Biblioteca Benedetto Croce» ha sede in Napoli, nei locali situati al piano nobile del Palazzo Filomarino, in via Trinità Maggiore, 12, dove la biblioteca è collocata.

 

Art. 3 - Scopo

Scopo della Fondazione è di curare la conservazione della biblioteca lasciata dal Sen. Benedetto Croce, dichiarata di ecce­zionale interesse ai fini della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con decreto Ministeriale 16 maggio 1943, confermato con decreto Ministeriale 10 febbraio 1952, di garantirne l'unità e la integrità e di mantenerla nelle condizioni necessarie perché possa conti­nuare a servire agli studi.

La Fondazione inoltre cura la raccolta delle edizioni delle opere di Benedetto Croce e delle traduzioni di esse, e la raccolta degli scritti sulla sua opera.

 

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1) dalla biblioteca e dagli altri beni immobili, ad essa de­stinati dalle fondatrici con l'atto costitutivo, quali risultano de­scritti nell'atto medesimo, con tutti gli oneri e diritti relativi, e segnatamente con gli obblighi derivanti, a favore dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici, dalla convenzione in data i 11 no­vembre 1945, depositata negli atti del notaio Fulvio Mad­dalena di Napoli con verbale dell'11 marzo 1955, al n. 19758, vol. 682;

2) da tutti gli altri beni che pervenissero alla Fondazione per lascito o per donazione.

L'archivio e il carteggio letterario del Sen. Benedetto Croce sono affidati alla Fondazione, a titolo di deposito fiduciario per­petuo, a norma dell'atto costitutivo.

 

Art. 5 - Entrate

Costituiscono entrate della Fondazione le rendite del patri­monio, i contributi di altri enti e di privati, e ogni altro cespite non destinato a incremento del patrimonio.

 

Art. 6 - Consiglio direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto:

1) dalle fondatrici;

2) dal Presidente dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici;

3) dal Direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli.

Le fondatrici che verranno a mancare saranno sostituite in seno al Consiglio:

a) dal discendente più vicino in grado, se esista nel grado più vicino un unico discendente;

b) da persona designata dai discendenti del grado più vi­cino qualora siano più di uno, o, in difetto di accordo tra loro, dal Presidente del Tribunale di Napoli;

c) da persona designata dalle fondatrici, o dai discen­denti che ne abbiano preso il posto, o dalle persone designate ai sensi della precedente lettera b), qualora la fondatrice ve­nuta a mancare non abbia lasciato discendenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) la designazione dovrà cadere su persona avente rinomanza nel campo degli studi storici e letterari. Nell'ipotesi di cui alla lettera b), i di­scendenti chiamati ad effettuare la designazione potranno de­signare tanto uno di essi quanto persona estranea. Ugualmente il Presidente del Tribunale di Napoli potrà designare tanto uno dei discendenti quanto persona estranea.

I membri del Consiglio, designati a termini delle lettere b) e c) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

Art. 7- Poteri del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo adotta tutte le deliberazioni necessa­rie per l'amministrazione e per il funzionamento dell'Ente; de libera in particolare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nomina e revoca gli impiegati,  delibera i contratti da stipularsi nell'interesse dell'Ente, delibera sulle liti attive e passive.

 

Art. 8 - Funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 9 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi com­ponenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi; ese­gue le deliberazioni del Consiglio direttivo ed esercita le altre fun­zioni che gli siano espressamente delegate dal Consiglio stesso.

Non è ammessa la delega per la deliberazione e l'approva­zione dei bilanci (preventivo e consuntivo), per la nomina e re­voca degli impiegati, per i contratti eccedenti i limiti di valore stabiliti dal Consiglio direttivo, per le liti attive e passive.

 

Art. 10 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro il 30 novembre di ciascun anno è approvato il bi­lancio preventivo dell'anno successivo e non oltre il 30 aprile è approvato il conto consuntivo dell'anno precedente.

 

Art. 11 - Collocazione della biblioteca

La biblioteca Benedetto Croce dovrà rimanere collocata, nella sua attuale disposizione, nei locali del Palazzo Filomarino sopra ricordati, dove essa si trova, e ciò in conformità allo scopo principale della Fondazione, la quale tende a garantire la conser­vazione della biblioteca nelle condizioni e nell'ambito in cui fu formata dal Sen. Benedetto Croce.

Essa potrà venire trasferita in altri locali soltanto in caso di forza maggiore, considerandosi tale il perimento dell'edificio in cui si trova, la sua demolizione imposta da atto della pubblica utilità, i pericoli derivanti dalle sue condizioni statiche, che non possono essere rimossi, per un assoluto impedimento di carat­tere tecnico o economico.

L'esistenza delle condizioni che giustificano il trasferimento della biblioteca sarà accertata dal Consiglio direttivo con delibe­razione adottata con la maggioranza dei voti dei suoi compo­nenti.

Il Consiglio delibererà nello stesso modo sulla scelta dei lo­cali nei quali la biblioteca dovrà essere trasferita.

Detti locali dovranno essere costituiti da quel numero di apposite sale comunicanti tra loro e formanti un tutto organico che risulterà necessario per collocare unitariamente e integral­mente, in modo degno, tutto il materiale costituente la biblio­teca e tutti gli oggetti mobili che l'arredano e la decorano.

 

Art. 12 - Funzionamento della biblioteca

Le modalità e le condizioni di accesso alla biblioteca e di consultazione dei libri sono determinate da un apposito regola­mento, deliberato dal Consiglio direttivo. É escluso il prestito dei libri ed è fatto divieto di portare fuori dei locali ove la bi­blioteca è collocata, qualsiasi volume, documento od oggetto che ne faccia parte.

 

Art. 13 - Rapporti con l'Istituto Italiano per gli Studi Storici

I rapporti tra la Fondazione e l'Istituto Italiano per gli Studi Storici sono attualmente regolati dalla convenzione di cui all'art. 4, oggi prorogata. La Fondazione procederà alla rinnovazione dei precedenti accordi o alla stipulazione di nuovi accordi in modo che sia costantemente assicurata all'Istituto Italiano per gli Studi Storici la possibilità di utilizzare la biblioteca, in con­formità alla volontà del Sen. Benedetto Croce, ricordata nelle premesse.

 

Art. 14 - Archivio Benedetto Croce

L'archivio ed il carteggio del Sen. Benedetto Croce, affidati alla Fondazione in deposito fiduciario perpetuo, saranno da essa conservati nei locali della biblioteca, rimanendo riservata agli eredi del Sen. Benedetto Croce, ai sensi di legge, ogni decisione circa la consultazione e la pubblicazione dei documenti facenti parte dell'archivio e del carteggio stessi.

 

Art. 15 - Destinazione del patrimonio

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nell'impossibilità di perseguire i suoi scopi, il suo patrimonio passerà allo Stato, con specifica e tassativa destinazione alla Biblioteca Nazionale di Napoli, alla cui Direzione dovranno essere affidate la gestione e conservazione dei beni compresi in detto patrimonio, fermi i diritti e gli obblighi stabiliti dall'atto costitutivo e dal presente statuto.